Proseguiamo con l’analisi sintetica del decreto liberalizzazioni, facendo riferimento agli articoli che vanno dal 71 all’82, che stabiliscono le disposizioni in materia di diritti aeroportuali per l’attuazione della Direttiva europea 2009/12/CE:
- Vengono stabiliti i principi per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale;
- Viene istituita l’Autorità nazionale di vigilanza che avrà compiti di regolazione economica e di vigilanza
- È prevista l’individuazione delle reti aeroportuali, per le quali l’Autorità di vigilanza può autorizzare l’applicazione di un sistema di tariffazione comune e trasparente;
- I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell’aeroporto;
- Sono possibili accordi tra utenti e gestore aeroportuale sul livello di servizio;
- I gestori di aeroporti, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza, potranno fornire servizi differenziati agli utenti, differenziando l’ammontare dei diritti aeroportuali;
- Negli aeroporti militari aperti al traffico civile, i diritti aeroportuali sono definiti tenendo conto delle infrastrutture e dei servizi forniti dall’Aeronautica militare.
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